Informazioni relative all’investimento in strumenti finanziari
Informazioni sui rischi
I rischi specifici dell’offerta al pubblico di quote ordinarie di partecipazione al capitale sociale delle società offerenti sono i seguenti:
- perdita dell’intero capitale investito nel caso in cui la società sia attinta dalla procedura della crisi da sovraindebitamento disciplinata dalla L. n. 3/2012; la startup innovativa non è soggetta al fallimento ed alle altre procedure concorsuali (art. 31, comma 1, d.l. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012). Per le PMI sono previste deroghe al diritto societario ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012.
- illiquidità dell’investimento in quanto non vi è un mercato secondario che dia la possibilità di cedere le quote di partecipazione al capitale sociale successivamente alla loro sottoscrizione;
- mancata distribuzione degli utili fin tanto che l’offerente manterrà lo status di start-up innovativa così come previsto per legge. Gli eventuali utili saranno quindi reinvestiti nella società accrescendo il valore della partecipazione.
Pertanto, MyRestartup raccomanda di investire sul portale solo somme per le quali si ritiene di poter sostenere anche una perdita totale e di diversificare gli investimenti.
Deroghe al diritto societario per le startup e pmi innovative
- esonero dal pagamento dell’imposta di bollo dovuta per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese delle Camere di Commercio;
- alle società costituite in forma di s.r.l. è consentita: la creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione), la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote, la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi e l’offerta al pubblico di quote di capitale;
- in caso di perdite sistematiche le startup e le PMI innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo);
- inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo: non sono tenute ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa;
- la PMI innovativa può remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Questi strumenti non rientrano nel reddito imponibile ma sono soggetti soltanto alla tassazione sul capital gain.
I benefici fiscali
Gli investimenti nel capitale sociale di imprese startup innovative e PMI innovative “ammissibili” (ai sensi del DM 7 maggio 2019), iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle startup o PMI innovative, beneficiano delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi (l’agevolazione non opera, invece, ai fini IRAP) introdotti dall’articolo 29 del Decreto Legge n.179/2012 convertito con modifiche della Legge n. 221/2012 (il “Decreto Crescita Bis”).
Gli eventuali benefici fiscali acquisiti possono decadere nel caso in cui l’investitore liquidi l’investimento prima del tempo previsto.
I benefici sul trattamento fiscale possono variare seguendo l’evoluzione della normativa tributaria nazionale.
Beneficiari
Tali agevolazioni si applicano ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al Titolo I, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (il “TUIR”, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, di cui al Titolo II dello stesso TUIR, che effettuano un investimento nel capitale di startup innovative o PMI innovative ammissibili in un periodo di imposta agevolato.
Diritto di recesso e di revoca
Gli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2, del “Regolamento”, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del “Regolamento”, hanno diritto di recedere (ius poenitendi) dall’ordine di adesione entro 7 (sette) giorni decorrenti dalla data dell’ordine, senza alcuna spesa, procedendo con richiesta di recesso; il recesso, pertanto, è immediato e completamente automatico.
Gli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2, del “Regolamento” hanno, altresì, la possibilità di revocare l’ordine di adesione quando sia pubblicato un supplemento di documento informativo, tra il momento dell’adesione all’offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa, contenente variazioni afferenti le informazioni che dovranno essere, pertanto, differenti rispetto a quelle pubblicate sul portale all’inizio della raccolta; il diritto di revoca dovrà essere esercitato entro 7 giorni dalla pubblicazione delle variazioni informative attraverso la pressione del tasto di recesso.
Nei casi di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca, le somme investite tornano nella piena disponibilità degli investitori.
Redatto ai sensi dell’art. 15 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 18592 del 26.06.2013 e successive modifiche.